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Aspetti civilistici e penalistici della medicina legale

L'interdizione.
Art. 414 del codice civile (persone che devono essere interdette): "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi devono essere interdetti".

Art. 419 del codice civile (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori): "Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

L'interdizione toglie all'individuo la facoltà di esercitare personalmente i propri diritti; egli é posto sotto tutela, non può contrarre matrimonio e non ha diritto di sporgere querela, ecc.

Il concetto di infermità mentale in tale ambito non contempla solamente l'alterazione dei processi intellettivi (intelligenza e memoria) ma anche le alterazioni del processo volitivo (formazione e manifestazione della volontà).


Presupposti clinici dell'interdizione sono, sostanzialmente, tre:

1) l'infermità di mente;
2) l'abitualità dell'infermità mentale;
3) la gravità della stessa, che deve essere di grado tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.

Art. 429 del codice civile (Revoca dell’interdizione e dell'inabilitazione)

L’inabilitazione.
Art. 415 del codice civile: "Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

All'inabilitato si riconosce una capacità di agire parziale, paragonabile a quella del minore emancipato; egli é, come quest'ultimo, sottoposto a curatela.
L'inabilitato può contrarre matrimonio, può redigere testamento e può svolgere anche tutti quegli atti della vita civile che non eccedano l'ordinaria amministrazione.

I presupposti per l'inabilitazione sono così riassunti:
- infermità di mente abituale;
- il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia;
- l'abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti;
- la prodigalità.

L'incapacità naturale.
L'incapacità naturale fa riferimento a stati d’incapacità di intendere e di volere transitori.
Art. 428 del codice civile (Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere).

La capacità a testare
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa anche transitoria, incapaci d'intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.


Aspetti penalistici della medicina legale

DELITTO DI PERCOSSE (art. 581 c.p.)
DELITTO DI LESIONE PERSONALE (art. 582 c.p.):

LESIONI PERSONALI: sulla base dell'elemento psicologico del delitto:
a) lesione personale volontaria o dolosa (art. 582),
b) lesione personale colposa (art. 590), - sulla base della durata della malattia:

a) lesione personale lievissima, se la durata della malattia non é superiore a 20 giorni,
b) lesione personale lieve, quando la durata della malattia ha una durata maggiore di 20 giorni, ma non superiore ai 40 giorni,
c)lesione personale grave, se la durata della malattia o dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni,
d) lesione personale gravissima, se la malattia e certamente o probabilmente insanabile,

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).
La lesione personale é grave:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo,

La lesione personale é gravissima, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile,
- la perdita di un senso, di un arto o di un organo,
- la perdita della capacità di procreare,

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