Sostieni il nostro blog

Responsabilità dell'infermiere

La professione infermieristica è molto cambiata negli anni, determinato l'acquisizione di nuove responsabilità nel RUOLO e nelle FUNZIONI dell’infermiere nell’attuale contesto sociosanitario.

Definizioni

RUOLO: Un insieme di comportamenti formalmente stabilito in base alla natura incarico ricoperto.

RUOLO PROFESSIONALE: spazio occupato da una figura professionale nell’ambito dell’organizzazione; è definito formalmente in base alla natura dell’ufficio ricoperto e delle responsabilità assegnate e si esplica mediante l’esercizio di una serie di funzioni

COMPETENZA PROFESSIONALE: le attività, i compiti, e le azioni che una figura professionale compie.

L’importanza del ruolo assunto dalla Professione Infermieristica oggi viene definita dal suo Status Giuridico e dal Percorso Formativo universitario che hanno reso completo il livello di AUTONOMIA PROFESSIONALE.

La professione infermieristica rientra nel disposto dell’art. 2229 del C.C. come Professione intellettuale (tutte quelle professioni per l’esercizio delle quali sia necessaria l’iscrizione in un apposito albo professionale).

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Limitazione della responsabilità civile (art.2236 del C.C. - Responsabilità del prestatore d'opera).
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

L'infermiere è un professionista chiamato a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni che in qualsiasi ordinamento normativo presenta tre risvolti:
- Civile
- Disciplinare
- Penale

L’Infermiere come professionista ha la dignità giuridica perché:

- ha un corpo di conoscenze adeguato


- ha una responsabilità diretta nello specifico del proprio lavoro


- ha la capacità di aggiornarsi e arricchirsi con la formazione e la ricerca


Ha quindi tutti gli elementi:
- competenza
- riservatezza
- autonomia
- responsabilità

e c’è un corpo di competenze attribuite da un riconoscimento formativo che lo Stato certifica con l’abilitazione


La responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare dell’infermiere è legata :

-Collegio (rispettare i principi etici contenuti nei codici deontologici)
-Contratto di lavoro

Sanzioni disciplinari (D.Leg.vo 29/93 e CCNL 1995)
- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto (censura)
- Multa con importo non superiore a 4 giornate lavorative
- Sospensione dal lavoro e retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Licenziamento con preavviso
- Licenziamento senza preavviso

Principali reati a carico dell’Infermiere
- Somministrazione e detenzione di farmaci guasti o scaduti (Art.443 C.p.)
- Rivelazione del segreto professionale e d’ufficio (Artt. 622 e 326 C.p.)
- Omissione di soccorso (Art. 593 C.p.)
- Lesioni personali e omicidio colposo (Artt. 583 e 598 C.p.)
- Esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.)
- Violenza privata (Contenzione fisica) (Art.610 C.p.)
- Interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.)
- Violenza sessuale (L.15/2/96 n.66 ­artt.609 ter e 609 decies C.p.)
- Esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.)

La responsabilità disciplinare derivante dagli obblighi contrattuali emerge nel caso di un comportamento in servizio che non sia conforme agli impegni assunti stipulando il contratto di lavoro (Legge n. 29/1993).

L’art.13 del D.P.R. n. 3/1957 ( Comportamento in servizio):
Nei rapporti con i superiori e con i Colleghi l’Impiegato deve ispirarsi al principio di un’assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida ed esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

L’art.16 (Dovere verso il superiore):
- comma 1 e 2, dispone: l’impiegato deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni.


L’art. 17 (Limiti al dovere verso il superiore):
L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

Responsabilità civile
Quando il mancato adempimento di un dovere comporti per l’utente un danno che obblighi al risarcimento, l’Infermiere è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile, la responsabilità civile è di tipo contrattuale (art. 1218 c.c.), si fonda sul rapporto che viene stabilito fra paziente e struttura sanitaria.

La colpa è legata a comportamenti che non rispettino i principi della:
-diligenza
-prudenza
-perizia (maestria, conoscenze acquisite con l'esperienza)
-osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.


La responsabilità colposa ­ Penale
Art. 43, 3°comma, Codice Penale ­ Il delitto (...) è colposo , o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.


La responsabilità colposa ­ Penale si divide in:

COLPA GENERICA:
- NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare)
- IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare)
- IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare)

COLPA SPECIFICA:
Inosservanza di:
- leggi,
- regolamenti,
- ordini o discipline


Art. 2043, Codice Civile ­
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno.

DANNO INGIUSTO ­ danno prodotto non iure (con un comportamento non giustificato dall’ordinamento) e contra ius (lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato
dall’ordinamento)

Accertamento della colpa
PREVEDIBILITÀ ­ Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe potuto prevedere il verificarsi dell’evento

Accertamento della colpa
PER ACCERTARE LA COLPA OCCORRE RIFERIRSI ALLE REGOLE DETTATE DALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO LE REGOLE CHE DEFINISCONO LA COLPA DEL SANITARIA SONO DETTATE DALLA STESSA CATEGORIA DI RIFERIMENTO

Accertamento della colpa
FINO AL 1999 ­ IL MANSIONARIO ESAURIVA L’ACCERTAMENTO
OGGI ­ L’ACCERTAMENTO ASSUME CONNOTATI ANALOGHI ALLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE

Responsabilità erariale ed azione di rivalsa

Le difficoltà assicurative
- Difficoltà di comprensione del rischio
- Difficoltà ad individuare possibili sinistri del passato che restavano in capo alla struttura
-Difficoltà da parte degli stessi infermieri ad individuare l’esistenza di un ambito di responsabilità
- Difficoltà da parte degli Enti ad individuare l’esistenza di una responsabilità dell’infermiere (l’estensione colpa grave è spesso offerta ai medici e non agli infermieri)

Rapporti con la Struttura e gli altri sanitari
L’infermiere, in quanto nuova figura “RESPONSABILE” potrebbe essere giudicato l’anello debole e, quindi, più indifeso ed attaccabile.
E’ necessario che prima che il problema della responsabilità sanitaria esploda gli infermieri individuino dei meccanismi di tutela (anche assicurativa) che garantiscano sia loro (in termini di difesa legale) che i pazienti (garanzia del risarcimento del danno subito).

Strumenti di “Prevenzione”
Formazione (modelli di comportamento uniformi; consensus conference dedicate)
Informazione (errori come bagaglio di esperienza comune)
Consulenza (esperti in appoggio)

La responsabilità d’équipe POSIZIONE DI GARANZIA
Posizione di garanzia
Tutti gli operatori sanitari sono portatori “ex lege”
ex lege di una POSIZIONE DI GARANZIA, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Costituzione, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità.

L’obbligo di protezione dura per l’intero tempo in cui ha in cura il paziente.


Equipe
struttura che si fonda su una distinzione dei ruoli e sulla sicura individuazione della figura “apicale”.

LA COOPERAZIONE COLPOSA
L’ipotesi più frequente di cooperazione colposa in campo medico riguarda il lavoro d’equipe.
trattamenti sanitari in cui intervengano contemporaneamente più specialisti (medici, infermieri ecc.) in “coordinata collaborazione”. ”.

COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO
La cooperazione nei delitti colposi è prevista dall’articolo 113 del Codice penale:
“Nel delitto colposo quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”

PREVEDIBILITÀ
Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe
potuto prevedere il verificarsi dell’evento

Nessun commento:

Visitatori

Seguimi su Libero Mobile

Canale Video di PocketStudy