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Decreto legislativo 81-2008: struttura organizzativa

il D.lgs 81/2008 rappresenta il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, individua figure e compiti in ambito di siurezza sul lavoro.

Figure e compiti

Il datore di lavoro: è il principale titolare dell’obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero della unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle imprese con forma societaria è il Legale Rappresentante dell’impresa.
Nelle Pubbliche Amministrazioni si considera datore di lavoro il Dirigente cui competono i poteri di gestione dell’ufficio.

I suoi principali obblighi sono:
- valutazione ed eliminazione dei rischi
- controllo sanitario dei lavoratori
- adozione di misure di emergenza di p.s., antincendio, evacuazione
- utilizzo di adeguata segnaletica di avvertimento e di sicurezza
- regolare manutenzione di ambienti ed attrezzature, macchine ed impianti
- adozione dei dispositivi di sicurezza, con informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.


I suoi principali adempimenti sono:
- designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione (di ogni genere)
- aggiorna le misure di prevenzione in funzione dei mutamenti organizzativi e produttivi.
- tiene un registro degli infortuni sul lavoro.
- designa il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- nomina il medico competente.

I dirigenti e i preposti: Sono figure presenti generalmente nelle medie e grandi imprese.

- dirigente: persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività lavorativa
- preposto: persona che, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute; sono lavoratori che sovraintendono le funzioni di un gruppo di lavoratori.

Dirigenti e Preposti, sono trattati dalla normativa prevenzionistica come Datori di lavoro e sono quindi tenuti al rispetto delle norme dettate dalla legge.

Tuttavia, alcuni obblighi del Datore di Lavoro, non sono delegabili:
- le valutazioni relative ai rischi aziendali, alle attrezzature e alle sostanze impiegate;
- il piano di valutazione dei rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I lavoratori: persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I suoi principali obblighi sono:
- sono sempre secondari e subordinati a quelli del Datore di Lavoro
- deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
- contribuire, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, e i dispositivi di sicurezza
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti

I suoi principali diritti sono:
La maggior parte degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro al fine di tutelare la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro si possono tradurre in altrettanti diritti dei lavoratori a che quegli obblighi siano rispettati.


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
eletto tra i lavoratori, svolge un importante ruolo di consultazione, informazione, documentazione e partecipazione.

I suoi compiti principali sono:
- accesso nei luoghi di lavoro
- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione degli interventi di prevenzione
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione
- la promozione e l’attuazione delle misure di prevenzione.
- la possibilità del ricorso alle autorità competenti in caso di evidenziazione di inidoneità delle misure di sicurezza.


Il servizio prevenzione e protezione:
è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda.

Ha compito di ausilio e di sussidio per il datore di lavoro.
Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza.
Elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di valutazione di controllo di tali misure.
Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Propone i programmi di formazione e informazione.
Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.
Fornisce ai lavoratori tutte le necessarie informazioni.


Il medico competente:
svolge la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, partecipa alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento della sicurezza, può anche non essere un medico del S.S.N.
La sua nomina è obbligatoria da parte del datore di lavoro (la inosservanza è penalmente sanzionata).

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