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Il delitto di violenza sessuale

La legge 15 febbraio 1996, n° 66 (G.U. n°42 del 20 febbraio 1996) ha abrogato e riformulato l'intero capo 1° del titolo IX del secondo libro del codice penale ("Dei delitti contro la libertà sessuale").

Tali delitti, infatti:
- non vengono più collocati tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, bensì tra quelli contro la persona e, più precisamente, tra quelli contro la libertà personale, con la conseguente maggiore severità della pena.

La violazione di tale libertà (libertà sessuale) costituisce un delitto contro la persona, poiché la vittima, spogliata del diritto di disporre liberamente della sua sessualità, é costretta a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà.

Art. 609 bis del codice penale (Violenza sessuale):
"Chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Soggetto attivo
Tutte le volte che il colpevole pretenda e realizzi un atto sessuale non liberamente voluto od accettato dall'altro e quindi in assenza del consenso.

Vittima
È la persona la cui libertà sessuale é stata violata.

L'atto sessuale violento:
Per atto sessuale violento si intende ogni comportamento che miri alla soddisfazione dell'appetito sessuale del oggetto attivo, violando la libertà personale della vittima.

La violenza sessuale presunta:
l'art. 609 quater stabilisce che:
"Soggiace alla stessa pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni 14,
2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona per cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

La violenza sessuale abusiva:
si parla propriamente di abuso quando il soggetto compie l'atto sessuale "abusando" o della propria autorità oppure delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, condizioni che naturalmente devono provarsi esistenti al momento in cui il fatto é stato commesso.

In questi casi il consenso della vittima all'atto sessuale non é ritenuto valido, poiché viziato da fattori estrinseci.

Le circostanze aggravanti:
l'art. 609 ter dispone un innalzamento della pena (reclusione da 6 a 12 anni) se la violenza sessuale é compiuta:

- su persona che non ha ancora i 14 anni, o su persona che non ha compiuto i 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore o il tutore;
- mediante l'uso di armi o di sostanze alcooliche, narcotiche o stupefacenti, oppure con l'uso di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa;
- da persona "travisata" o che "simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio";
- su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena é ancora più grave (da 7 a 14 anni) se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto i 10 anni.

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