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Legge 42 del 1999 e 251/2000

L. 42/99
Attraverso l’emanazione della Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, l’attività dell’infermiere ha ottenuto il pieno riconoscimento sul piano sia giuridico che formale.
Inoltre, è stato chiarito il ruolo di tale professionista, riconoscendone la validità sul piano normativo e sociale.
Tale legge ha abolito la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, dando vita all’attuale definizione di Professione Sanitaria di Infermiere.
L’esercizio di tale professione risulta regolato, proprio in base alla Legge n. 42/99, da tre tipi di norme regolamentari:
- Profilo professionale dell’infermiere
- Ordinamento didattico Universitario del Corso di Laurea
- Codice deontologico.

Viene poi riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte assistenziali, dell’infermiere, che non è più un semplice esecutore, ma è soggetto attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise.

La nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale, con l’articolo 1 della L. 42/99 si afferma che:
“La denominazione professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”, cioè viene riconosciuta di fatto una attività sanitaria propria e non solo semplicemente di supporto”.

La nuova norma ha esplicitato ed ulteriormente rafforzato, in maniera chiara il concetto di “autonomia” e di completezza della professione.

1Articolo
1.1.la denominazione di “professione sanitaria ausiliaria ”come nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD del 27/07/1934, N. 126, e successive modificazioni, nonché in ogni altra in disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione di “professione sanitaria ”

Art.1 ultimo comma
“il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché dagli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le atre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.”

Articolo 4
2.2.Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’Art.6, comma 3 del DLgs502/92, e successive modificazioni.


Legge n. 251/2000,
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica"

Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche.

Passa così, il principio dell’equipollenza dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi.
Ma l’importanza della 251 consiste soprattutto nel riconoscimento "formale" della dirigenza:
per gli infermieri si aprono così le porte per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario.

In attesa dell’entrata a regime della specifica disciplina concorsuale, disposizioni transitorie stabiliscono che le Aziende sanitarie possono comunque procedere all’attribuzione degli incarichi di dirigente dei Servizi dell’assistenza infermieristica e ostetrica "attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati". A tali figure sono attribuite la responsabilità e la gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, nonché la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

Comma 1, Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

Comma 2, Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.

Dall’art. 2 all’art. 4, parla delle altre professioni:
- Professioni sanitarie riabilitative
- Professioni tecnico-sanitarie
- Professioni tecniche della prevenzione

Art. 5, Formazione universitaria

Comma 2, Il Governo, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 29/93.
Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.



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