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Dalla L. 833/78 al D.Lgs. 229/99

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

In Italia fino al 1978 era presente un sistema mutualistico.
Tutte le funzioni di assistenza e cura erano affidate alle sole strutture ospedaliere, limitando la capacità di “integrazione” assistenziale tra i diversi servizi.
Il sistema mutualistico vigente fino al '78 era caratterizzato da una forte iniquità nei benefici che gli stessi cittadini traevano dall’iscrizione alle diverse mutue.

I principi dichiarati nell'articolo 32 della Costituzione
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"
si concretizzano nel 1978 con la Legge 833 che istituisce il Sistema Sanitario Nazionale (un sistema universalistico in cui la salute è considerata diritto fondamentale dell’individuo).

La Legge 833/78 descrive i principi fondamentali del SSN:

Principio dell’eguaglianza
Ogni cittadino, indipendentemente dal tipo di attività svolta, dalla categoria sociale di appartenenza e dal luogo di residenza, può usufruire di livelli standard di prestazioni fornite dal SSN .
"..senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.." (Art.1 L.833/78)

Principio della globalità
Nell’ambito della nuova organizzazione va protetto tutto ciò che riguarda la salute fisica e psichica del cittadino, non limitandosi al solo aspetto curativo delle malattie eventualmente già insorte, ma con estensione anche alla prevenzione e riabilitazione.
"..Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione .." (Art.1 L.833/78)

Principio della territorialità
La nazione viene suddivisa in un numero elevato di zone, in ognuna delle quali può operare una sola istituzione, la USL, cui compete in via esclusiva la gestione dell’assistenza sanitaria in ogni suo aspetto.

Principio della dignità e libertà della persona
"La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana"


OBIETTIVI, COMPETENZE E FINANZIAMENTO DEL SSN

Obiettivi
- Superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del paese (mediante programmazione sanitaria e coerente distribuzione delle risorse disponibili).
- Educazione sanitaria del cittadino e delle comunità .
- Prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro.
- Sicurezza del lavoro (con la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali).
- Diagnosi e cura degli eventi morbosi e riabilitazione dagli stati di invalidità e di inabilità.
- Tutela della salute mentale.
- Procreazione responsabile e tutela della maternità e dell’infanzia.
- Disciplina della sperimentazione, produzione e distribuzione dei farmaci.

Competenze
L’organizzazione sanitaria prevista dalla legge 833/78, è caratterizzata da competenze diversificate ai diversi livelli del sistema amministrativo:

1) Livello centrale - Stato
Programmazione generale.
Governo e Parlamento, Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio dei Sanitari, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali dal 1993 (funzioni di programmazione, direzione, allocazione delle risorse, controllo della qualità).

2) Livello regionale - Regioni
Legislazione e programmazione nell’ambito territoriale.
Assessorati alla Sanità (Regioni e Province autonome) con funzioni di programmazione e direzione per le strutture e i territori di propria competenza.

3) Livello operativo - Comuni, singoli o associati
Gestione tramite le Unità Sanitarie Locali
Le USL vengono definite come “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane che, in un ambito territoriale determinato, assolvono a compiti del SSN provvedendo ad erogare prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione e medicina legale”.

Finanziamento
Il finanziamento necessario all’operatività del SSN sarebbe stato assicurato attraverso la tassazione generale e da contributi versati dai lavoratori e datori di lavoro.



FALLIMENTO DELLA L. 833/78

Il fallimento della legge è stato determinato da 4 fattori:

1) Mancata attuazione di riforme:
- fiscale,
- dei servizi sociali,
- delle autonomie locali,
- della traspormazione regionalistica dello Stato.

2) Difficoltà di promuovere la coesistenza dei diritti e dei doveri sociali.

3) Ostacolo al cambiamento e insufficiente capacità dei quadri politici, amministrativi e professionali di interpretare i cambiamenti necessari.

4) Incremento della spesa sanitaria ed espansione della domanda sociale, con il consolidamento di nicchie di privilegio.


I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

- Esplosione della spesa sanitaria.
- Prevenzione e promozione alla salute rimaste nell'ombra.
- Mantenimento da parte degli ospedali di un ruolo centrale nel servizio.
- Mancato investimento nell'assistenza sanitaria primaria.

Inoltre:

- Il medico di medicina generale non è entrato attivamente nei processi di trasformazione voluti dalla riforma.

- Le logiche burocratiche hanno soffocato lo sviluppo della managerialità
(necessaria per il cambiamento).

- Il corporativismo prevalente nelle categorie professionali ha ostacolato l’evoluzione dei profili professionali
(premiando le specializzazioni settoriali a scapito dell’integrazione operativa).

- La mancata emanazione dei Piani Sanitari Nazionali e Regionali e degli obiettivi
(ha fatto si che non ci fossero i riferimenti necessari per dare attuazione ai processi di riforma: fiscale, delle autonomie locali, dei servizi sociali e la trasformazione regionalistica dello stato).



DECRETI LEGISLATIVI 502/92 E 517/93

Il Decreto Legislativo 502/92 ed il Decreto Legislativo 517/93 (a parziale modifica del precedente), che prevedono norme di revisione in materia di sanità, introducono importanti modifiche senza intaccare i principi e i valori fondamentali della Legge 833/78.

LE MODIFICHE

a) Si attribuiscono allo Stato compiti di pianificazione in materia sanitaria,
da attuarsi mediate l’approvazione del Piano Sanitario Nazionale triennale.

b) Lo Stato individua i Livelli Uniformi di Assistenza sanitaria (LUA)
che debbono essere obbligatoriamente garantiti dal SSN ai cittadini aventi diritto, e definisce annualmente l’ammontare complessivo delle risorse attribuibili al finanziamento delle attività sanitarie.

c) Si prevede una forte regionalizzazione della sanità.
Alle Regioni sono attribuite funzioni rilevanti: - nel campo della programmazione sanitaria, - nel finanziamento e nel controllo delle attività sanitarie gestite dalle Aziende, - nel governo di attività di igiene pubblica anche in raccordo con la neocostituita ARPA (Azienda Regionale per la Protezione Ambientale);

d) Le aziende USL diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia (organizzativa, amministrativa e patrimoniale). Non più strumenti operativi dei Comuni singoli od associati.

e) Nuovo sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria
Basato sulla remunerazione delle prestazioni effettuate, a tariffe predeterminate dalle Regioni.

f) Si prevede la separazione ai fini contabili e finanziari degli interventi sanitari da quelli socioassistenziali
Le funzioni sanitarie sono a carico dell'Azienda Sanitaria, mentre quelli socioassistenziali sono di competenza degli Enti Locali.

g) Aziendalizzazione delle USL e istituzione di Aziende Ospedaliere Autonome
Per rendere più efficiente la gestione delle risorse (finanziamenti, attrezzature e strutture) della sanità.

h) Autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale attribuita alle Aziende USL (successivamente ASL) e ASO (Azienda Sanitaria Ospedaliera)
Vengono affidate alla direzione "manageriale" di un Direttore Generale (nominato ogni 5 anni dalla Giunta Regionale).

i) Diversa delimitazione del territorio delle Aziende Sanitarie Locali articolate in Distretti Sanitari. Coincidenti con il territorio delle precedenti USL.

l) Superamento dell’istituto delle convenzioni con strutture sanitarie private e l’introduzione del sistema dell’accreditamento.
Nel nuovo sistema le ASL intratterranno con le strutture accreditate appositi rapporti fondati sulla corresponsione di una tariffa predeterminata, sulla definizione delle modalità di pagamento e sulle verifiche della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Introdotta la facoltà di libera scelta da parte dell’assistito della struttura sanitaria (pubblica o privata) accreditata e del professionista erogante la prestazione.

m) Disposizioni finalizzate a "garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN" (Art.14 del Dlg 502/92).
A tale fine, si prevede:
- definizione di "indicatori di qualità" delle prestazioni sanitarie.
- promozione da parte delle Regioni di momenti di consultazione dei cittadini.
- realizzazione da parte delle Aziende sanitarie di un sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle modalità di accesso e sulle tariffe.
- possibilità di presenza e attività, nell’ambito delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti.



STRATEGIE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000

Uno dei principi forti del PSN 1998-2000 è costituito dall’impegno per la prima volta assunto, di tentare di definire, in base a criteri accettabili, i livelli essenziali di assistenza (LEA).
Principi:
- Universalità di accesso
- Eguaglianza nell’accessibilità ad un ampio spettro di servizi uniformemente distribuiti
- Condivisione del rischio finanziario (il contributo individuale è determinato esclusivamente dalla capacità contributiva e non dai servizi ricevuti).
- Rafforzare l’autonomia decisionale degli utenti
- Promuovere l’uso appropriato dei servizi sanitari
- Diminuire le disuguaglianze nei confronti della salute
- Favorire comportamenti e stili di vita per la salute
- Contrastare le patologie più importanti
- Aiutare a convivere attivamente con la cronicità
- Percorrere le strade della integrazione socio sanitaria
- Rilanciare la ricerca
- Investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema



DECRETO LEGISLATIVO 229/99

Il D.Lgs 229/99 conosciuto anche come Legge Bindi o Riforma-Ter mantiene inalterati i principi fondanti della legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (principio dell’uguaglianza, principio della globalità, principio della territorialità) ma mira alla razionalizzazione dell’impianto organizzativo del sistema sanitario spingendolo verso principi di efficienza, qualità ed equità (comunque in un contesto di garanzia e solidarietà assistenziale).

Principi del decreto:

- Conferma principi ispiratori S.S.N.
La riforma TER mantiene inalterati i principi fondanti della legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (principio dell’uguaglianza, principio della globalità, principio della territorialità).

- Nuovo ruolo del Servizio Sanitario Nazionale
Il SSN assume il compito di operare un “raccordo e armonizzazione” dei servizi sanitari a livello regionale (in coerenza con l’evoluzione federalista dello Stato e il processo di regionalizzazione).
- Alle Regioni compete
principalmente la responsabilità di assicurare il sistema di garanzie di promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione nei livelli essenziali di assistenza.
- Allo Stato compete
la responsabilità di vigilare sull’assicurazione, su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza.

- Livelli essenziali di assistenza e ridefinizione strutture di:
Offerta Ospedale (definizione criteri)
Distretto (produzione servizi, governo domanda, coordinamento servizi)
Dipartimento di Prevenzione

- Esclusività rapporto
Scelta impiego pubblico/privato.
Obbligo di esclusività nel rapporto di lavoro dei medici, assunti a partire dal 1° gennaio 2000, nei confronti delle strutture del Ssn. Per i medici in servizio, la possibilità di scegliere tra l’attività libero-professionale svolta all’esterno della struttura (privatamente) o all’interno (intramoenia) nell’ambito della struttura di appartenenza. A questa scelta sono legati diversi trattamenti economici.

- Formazione
Presso il Ministero della Salute è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua (ECM).
La formazione per gli operatori sanitari comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma o di laurea diretta ad adeguare le conoscenze per tutto l’arco della vita professionale;

- Si introduce il principio dell’appropriatezza per l’erogabilità dei servizi da parte del SSN e dei SSR.
L'appropriatezza è per il grado di congruenza tra interventi ritenuti necessari ed effettivamente realizzati e criteri di scelta degli interventi stessi, definiti come adeguati a priori in sede di technology assessment.
Rappresenta l’espressione della qualità tecnica della prestazione sanitaria e si traduce nel grado di utilità della prestazione stessa rispetto alla soluzione del problema sanitario ed allo stato delle conoscenze. Nel rispetto del principio di economicità, ed affinché si raggiungano prestazioni efficaci ed efficienti è opportuno essere guidati da prestazioni appropriate.

- Introduzione dell’atto aziendale di diritto privato, che dovrà regolare organizzazione e funzionamento delle ASL.
Esso definirà la struttura organizzativa e il piano strategico dell’azienda adottato secondo norme del codice civile, e non più sulla base di regole e modalità tipiche della pubblica amministrazione.

- Introdotto il collegio sindacale
Organo di controllo interno (tipico delle società di capitali) che andrà a sostituire le funzioni svolte dal collegio dei revisori. Tra i suoi compiti: verificare l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, vigilare sull’osservanza della legge.

- Accreditamento e Logiche di Qualità
Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale, Accordi Contrattuali
Interventi di comprovata efficacia

- Rafforzamento dei poteri del direttore generale e alla precisazione delle competenze dei direttori sanitario e amministrativo.

- Il potenziamento del ruolo dei comuni nella programmazione sanitaria

- Potenziamento dei distretti

- Promozione dell’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale

- La qualificazione del dipartimento di prevenzione

- La promozione della ricerca

- Stretto rapporto prevenzione cura e riabilitazione

- Continuità assistenziale tra ospedale e distretto



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