I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati nel Piano Sanitario Nazionale (PSN), sono pacchetti di servizi cui tutti i cittadini dovrebbero aver diritto di accesso indipendentemente dalla localizzazione geografica e la condizione sociale, economica e razziale.
Costituiscono il contenuto necessario e sufficiente dell’obbligo di servizio che le Regioni devono assicurare ad ogni destinatario del servizio stesso nell’ambito del proprio territorio.
Non più tutto a tutti, ma qualcosa a tutti e il resto a chi può trarne il maggiore beneficio (ossia i gruppi sociali più fragili, anziani, poveri, malati cronici).
I LEA sono il frutto concreto del D.Lgs 229/99 e dell’accordo stipulato nel 2001 tra il Governo e le Regioni in materia sanitaria e includono soltanto prestazioni e servizi:
- Pertinenti alle funzioni ed ai fini del Ssn
- Efficaci o di efficacia dimostrabile in base ad evidenze scientifiche
- Appropriate alle condizioni cliniche degli assistiti
- Rispondenti, a parita’ di efficacia, al principio di economicita’
La definizione dei LEA, prima con l’Accordo del 22 novembre 2001 poi con l’adozione degli stessi con il DPCM del 29 novembre 2001, in attuazione dell’art. 6 della legge 405/01 ha definito i confini a carico del SSN utilizzando due concetti principali:
a) quello di servizi “essenziali”, intesi come accettabili sul piano sociale nonchè tecnicamente appropriati ed efficaci, in quanto fondati sulle prove di evidenza ed erogati nei modi economicamente più efficienti;
b) quello delle “liste negative” consistente nell’individuare precisamente ciò che non deve più essere erogato con finanziamenti a carico del SSN.
Il significato innovativo dell’introduzione dei LEA è consistito nell’aver definito i diritti sanitari dei cittadini in modo complessivo e non in termini residuali (anche per questo i LEA non possono esser definiti come livelli minimi) e nell’aver introdotto uno strumento per il governo dell’evoluzione del SSN e non un semplice modo per ridimensionare la spesa.
L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN.
Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal SSN a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
Ciò ha permesso di dividere le prestazioni in:
1) Garantite dal SSN
- Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro Comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli.
Tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale.
- Assistenza distrettuale
Le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio.
Dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche).
- Assistenza ospedaliera
In pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.
2) Totalmente escluse dai LEA
Come:
- Chirurgia estetica non conseguente a incidenti
- Medicine non convenzionali
- Circoncisione rituale maschile
- Vaccinazioni non obbligatorie per soggiorni all’estero
- Certificazioni mediche non per fini di tutela collettiva
- Alcune prestazioni di fisioterapia ambulatoriale
3) Parzialmente escluse dai LEA
In quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche indicate.
Esempi:
- Assistenza odontoiatrica, erogabile solo ad alcune fasce di utenti e con particolari condizioni (programmi di tutela per l’età evolutiva, nonché per soggetti fragili).
- Densitometria ossea, limitata alle condizioni per le quali vi sono evidenze scientifiche.
- Medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale, erogabile a determinate condizioni (quadri patologici definiti, età, intervalli tra cicli di terapie) o con specifiche modalità (quali la durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni).
- Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, erogabile solo per casi particolari (pazienti con anisometria grave, o che non possono portare lenti).
I criteri di esclusione
- Prestazioni che non rispondono a necessità assistenziali secondo i principi del Ssn
- Prestazioni non efficaci e non appropriate
- Prestazioni più costose a parità di efficacia clinica (principio di economicità)
I servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini ma le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA.
L'uso distorto dei LEA
Il pericolo di un uso distorto dei LEA è funzionale:
a) lo Stato mantiene solo una quota di competenze sanitarie, l’erogazione di livelli minimi e cronicamente sottofinanziati di assistenza per gli indigenti;
b) il resto viene affidato ad assicurazione private che – a seconda del premio assicurativo – coprono tutte le prestazioni di efficacia provata fino a quelle di efficacia dubbia o addirittura inesistente.
La conseguenza diretta diviene la stratificazione che oggi osserviamo negli Stati Uniti.
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