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PSN e Federalismo fiscale

PSN

Il Piano Sanitario Nazionale è il principale strumento di programmazione nel SSN.
Il documento nel quale si raccoglie e si esplicita l’orientamento della politica sanitaria del Paese da realizzare nel corso del triennio, periodo di vigenza del piano stesso.

- Stabilisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del SSN.
- Indica gli obiettivi fondamentali da realizzare nel triennio (prevenzione, cura e riabilitazione).
- Fissa i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini (in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale).
- Determina l’importo del Fondo Sanitario Regionale da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato (i finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale).

Il Piano Sanitario Nazionale viene: - Predisposto dal Ministero della Salute - Approvato dal Consiglio dei Ministri. - Adottato con Decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Il PSN stabilisce le premesse e definisce gli obiettivi del Programma Nazionale delle Linee Guida.


Programma Nazionale delle Linee Guida (PNLG)

Rappresenta uno degli strumenti fondamentali per promuovere "Efficacia" ed "Appropriatezza" nella pratica clinica e nelle scelte organizzative.

Linee-Guida
Sono raccomandazioni elaborate a partire da una interpretazione multidisciplinare e condivisa delle informazioni scientifiche disponibili, per assistere medici e pazienti nelle decisioni che riguardano le modalità di assistenza appropriate in specifiche circostanze cliniche.
Esse hanno il ruolo di strumenti educativo-formativi, di monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate, di indicazioni sull’assetto ottimale dei servizi e soprattutto il livello ottimale di erogazione delle prestazioni.

I dipartimenti di cura
Sono la sede più opportuna per la definizione e la valutazione delle linee guida.

La valutazione della qualità nei profili di cura in termini di appropriatezza, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, secondo la prospettiva della EBM (Evidence Based Medicine).



IL FEDERALISMO FISCALE

D.Lgs. 56/2000
Il D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha definito, prima ancora della riforma costituzionale del 2001, un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, con l’obiettivo di:
- Accrescere l’autonomia di entrata.
- Realizzare un bilanciamento interregionale delle risorse su criteri più razionali
- Introdurre incentivi per le Regioni virtuose.
- Responsabilizzare maggiormente le Regioni sul tema della gestione sanitaria.

I principali elementi innovativi della riforma introdotta con il D.Lgs. 56/2000 sono stati:
- Abolizione dei trasferimenti erariali vincolati a favore delle Regioni a statuto ordinario (in particolare del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente), ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale;
- Accrescimento del grado di finanziamento autonomo attraverso: addizionale IRPEF e accisa benzine, IVA (compartecipazione regionale all’IVA per alimentare un “Fondo perequativo nazionale”).
- Attivazione di un sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (“Lea”)
offerti da ciascuna Regione (il mancato rispetto dei livelli comporta sanzioni).

Rimozione vincolo di destinazione alla sanità della quota capitaria di finanziamento (operata con la L. 488/2001)


La riforma federalista dello Stato (L. cost. 18.10.2001, n. 3) - la tutela della salute
La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione introduce cambiamenti profondi nella struttura e nel funzionamento delle istituzioni. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 opera una rottura con la vecchia articolazione istituzionale che vedeva al suo vertice lo Stato e pone come obiettivi del nuovo assetto istituzionale l’avvicinamento dei cittadini, degli organismi sociali e delle imprese alle sedi di elaborazione delle politiche pubbliche.
In base alla riforma:

1) Lo Stato
- Indica i principi fondamentali con leggi-quadro.
- Definisce i LEA (elemento unificante tra federalismo ed equità), li modifica e li aggiorna (manutenzione),
- Verifica l’attuazione dei livelli di assistenza sul territorio


2) Le Regioni

- Programmano e organizzano le attività, in via generale
- Disciplinano i diversi settori (con leggi specifiche e altro)
- Attribuiscono le risorse finanziarie
- Verificano le attività e rispondono dei disavanzi



Il futuro
L'avvio definitivo del federalismo fiscale in Italia avverrà nel 2013. Fino al 2013 opera un fondo perequativo nazionale, con risorse attribuite alle regioni in funzione di:
- Popolazione residente.
- Capacità fiscale.
- Fabbisogni sanitari.
- Dimensione geografica.



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