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Medicina legale

La medicina legale rappresenta il punto d'incontro, tra le scienze mediche e le scienze giuridiche: essa é un singolare composto derivato dalla fusione del sapere medico e del pensiero giuridico

La medicina legale va definita come quella disciplina che avvalendosi delle conoscenze mediche porta il suo contributo alla elaborazione, alla retta interpretazione e alla esatta applicazione di determinati precetti giuridici nonché alla soluzione di fatti concreti.

La medicina legale impiega un metodo proprio, che se da tutti gli altri metodi usati nelle scienze mediche trae alimento, da questi si scosta per alcune caratteristiche peculiari, di cui le principali sono:
- il rigorismo obiettivo, sia concettuale sia tecnico
- la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.

Rapporto di causalità.
La ricerca e la dimostrazione del nesso di causalità materiale acquistano in medicina legale una particolare importanza pratica.

Il rapporto di causalità é l'elemento costitutivo della responsabilità per fatto giuridicamente, illecito, è il legame che intercorre tra due fenomeni, per cui l'uno assume figura di effetto rispetto all'altro.

E' indispensabile analizzare e differenziare qualitativamente, quantitativamente, cronologicamente e modalmente i vari antecedenti, allo scopo di precisare proporzionalmente il "quantum" (il grado) di efficienza causale di ognuno di essi ai fini della valutazione e della esatta valorizzazione degli antecedenti stessi.

Nel campo del diritto invece lo studio degli antecedenti ha altra finalità; infatti mira a stabilire la responsabilità di un'azione umana: se in seguito ad un fatto umano, contrario al diritto, é stato pregiudicato un interesse giuridicamente tutelato.

Nell'ambito del rapporto di causalità occorre stabilire
- se un determinato momento lesivo ha prodotto un determinato danno alla persona,
- il danno alla persona deve avere rilevanza medico legale (danno giuridicamente qualificato),

La causa quindi deve possedere il carattere della esteriorità (deve cioé essere estranea alla persona del leso; tutto ciò che fa parte dello stato anteriore non potrà assurgere a significato di causa).

Definizioni di causa: la causa di un fenomeno é l'antecedente o la riunione degli antecedenti di cui il fenomeno é invariabilmente o incondizionatamente la conseguenza (é ciò che modifica).

Caratteristiche della causa:
- precede l'effetto
- qualitativamente, quantitativamente e modalmente idonea a produrre l'evento

Ai fini giuridici é necessario che il nesso causale, per essere ammesso, sia non ipotetico o ipotizzabile, bensì fondato su elementi obiettivi.

Se gli antecedenti che si elevano sopra tutti gli altri sono due o più si parlerà di rapporto concausale, di concause e di evento concausato.
Uno stato di predisposizione morbosa costituisce un antecedente capace di condizionare il verificarsi di un evento patologico. In tal caso non si parlerà né di causa né di concausa bensì di condizione.

Art. 41 codice penale (concorso di cause)
Per l'affermazione del nesso di causalità nel diritto vigente occorre soltanto accertare che, senza l'azione umana, l'evento, nonostante la preesistenza degli altri antecedenti non imputabili, non si sarebbe verificato.

Per giudicare in tema di nesso di causalità si usano applicare alcuni criteri di giudizio i quali si ispirano proprio alle caratteristiche della causa/ si parla di

- criterio cronologico,
- criterio qualitativo (agente lesivo),
- criterio quantitativo (studio non solo della energia del mezzo lesivo ma anche della resistenza organica),
- criterio modale (modo in cui l'antecedente agisce),

Concause preesistenti:
-anatomiche (decorso anomalo di un vaso; organi ectopici);
-fisologiche (distensione gastrica post prandiale; fragilità ossea costituzionale; distensione vescicale);
- patologiche (cisti di echinococco; aneurisma aortico).

Concause simultanee (ferita prodotta da uno strumento infetto, per cui oltre alla ferita da taglio il colpevole risponderà anche del correlato quadro infettivo),

Concause sopravvenute (una persona ferita muore per una successiva complicanza settica legata a un suo adeguato trattamento).

Tuttavia, in alcune circostanze, le concause sopravvenute possono interrompere il rapporto di causalità ("quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento (art. 41 c.p.)": é evidente che in tale evenienza sarebbe più corretto parlare di cause e non più di concause!!

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della interruzione del rapporto di causalità, le concause sopravvenute debbono possedere i seguenti requisiti:
- l’eccezionalità e pertanto l’imprevedibilità;
- l’atipicità (deve intervenire qualcosa di nuovo "quid novi" rispetto alla condotta considerata od alla normale evoluzione di un certo quadro morboso);
- l’indipendenza dal fatto del colpevole;
- la capacità di essere da sole sufficienti a determinare l'evento.

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