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Organizzazione professionale

Il processo di cambiamento avvenuto nel panorama legislativo Italiano negli ultimi anni ha determinato un radicale mutamento del ruolo dell’infermiere dal punto di vista:
- dell'autonomia
- della responsabilità professionale
- della competenza individuale


L’infermiere oggi opera in completa autonomia per quanto attiene il suo specifico professionale ed è considerato un professionista con elevate competenze tecniche.

All’infermiere viene riconosciuta la capacità di:
- Formulare diagnosi infermieristiche.
- Pianificare, Erogare e Valutare il processo di assistenza infermieristica.


L’infermiere è pertanto tenuto ad una diligenza fortemente caratterizzata dalla “qualifica specialistica” acquisita dopo l’abrogazione del mansionario e con l’emanazione della legge:
251 del 2000 sulla dirigenza.

Per capire come siamo arrivati a tutto questo bisogna tornare indietro con il tempo.

Un po' di storia........
Le Scuole professionali (anche se poche) si diedero un regolamento nel 1918, la Commissione del Ministero degli interni afferma:

"l'assistenza è affidata a donne , classe sociale elevata, nubili o vedove formate in scuole convitto"


R.D.n°2330/1929:
Istituzione Scuole convitto per Infermiere professionali, Assistenti sanitari e corsi per l’Abilitazione funzioni direttive il cui scopo era:

Impartire alle allieve, con indirizzo e metodo scientifico, le nozioni teoriche e pratiche necessarie per esercitare e dirigere l’opera di assistenza agli infermi al fine di mutare e migliorare il livello assistenziale sia in ambito ospedaliero che extra.

Si poteva accedere con il titolo di scuola media di 1° grado.
Durata biennale con esame di passaggio tra 1° e 2° anno.

Il RD 1934 ”Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”

Art.99
suddivise le professioni sanitarie in :

-PRINCIPALI (medici- chirurgi, veterinari,farmacisti, odontoiatri);
-AUSILIARIE (infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie visitatrici etc.)
-ARTI AUSILIARIE ALLE PROFESSIONI SANITARIE (infermiere generico, ortottista, odontotecnico, podologo, etc.)

Il RD 1940
Stabiliva il primo mansionario dell'infermiere professionale ed il mansionario dell’Infermiere generico

Il DPR n°867/1965:
Esecuzione dell’Accordo europeo di Strasburgo sull’istruzione e formazione degli infermieri

1) A decorrere dall’anno scolastico 1975-1976 il corso d studi è ripartito in tre anni scolastici
2) L’insegnamento infermieristico di base deve essere fissato a un minimo di 4600 ore di cui 1760 di teoria e 2850 di tirocinio;
3) Ridefinizione dei programmi d’insegnamento

Legge n°124/1971:

- Estensione personale maschile
- Abolizione del convitto
- Elevazione livello culturale con due anni di scuola superiore e 17 anni di età (ridotto a 16 anni con legge 30/76)
- Riqualificazione infermieri generici: ammessi al 2° anno del corso infermieri professionali previo superamento esame e in possesso del diploma scuola media 1° grado e almeno 3 anni di anzianità

Legge n° 795/1973:
Ammissione: livello culturale di almeno 10 anni di scuola
Durata: 3 anni e numero di ore minime 4600 di cui almeno la metà dedicato alla pratica ospedaliera.
I corsi teorici non devono essere inferiori ad un terzo del totale

Il DPR n. 225/74:
Mansionario dell’IP, ASV, IG, IP specializzato in anestesia e rianimazione e VI.

Si arriva, così, all'istituzione del Diploma Universitario per Infermiere, esso origina da tre fonti giuridiche:

1.Legge n. 341/90 “Riforma degli ordinamenti universitari”
Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).

2.Leggen. 421 /92

“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale ”;

3.D.Lgs n. 502/92 e 30 successive modificazioni e integrazioni
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge n. 421/92”

Art.6 Comma 1. Le Regioni, nell’ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d’intesa con le Università per regolamentare l’apporto delle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, didattiche.

Fino al 1999 l’Infermiere vedeva basato il proprio esercizio professionale su una elencazione di atti contenuta in un atto normativo DPR n.225/74 sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici più noto come MANSIONARIO.

La Legge n.42/99, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, che viene generalmente ricordata come la legge che ha abrogato il mansionario e innovato i criteri dell’esercizio professionale.


La Legge n. 251/2000
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica ”
che viene ricordata come legge che istituisce la dirigenza professionale e riconosce in modo definitivo l'autonomia dell’infermiere.

Ma l’importanza della 251 consiste soprattutto nel riconoscimento "formale" della dirigenza: per gli infermieri si aprono così le porte per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario.

Decreto interministeriale 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

I corsi di diploma universitario per infermiere si trasformano così in laurea triennale e viene prevista la laurea specialistica nelle Scienze infermieristiche e ostetriche, a cui accedere sulla base dei crediti acquisiti nella formazione di base.
Vengono divisi in:

AREA INFERMIERISTICA E OSTETRICA
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

RD del 9 luglio 2004

Il Miur fissa le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche e con decreto del 27 luglio definisce i posti per le immatricolazioni.

Il 1° ottobre, con un ulteriore decreto, riconosce ai fini dell'ammissione "in deroga al superamento dell'apposita prova" la posizione degli infermieri già in possesso dei titoli rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e titolari, da almeno due anni, dell'incarico di direttore dei Servizi infermieristici o di direttore o coordinatore dei corsi di Laurea.

Così, nell'anno accademico 2004-2005 la Laurea specialistica diventa finalmente una realtà concreta e i corsi partono in 15 Atenei italiani.

La Legge n.43/2006 ” Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, professioni riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali”

che riconosce la funzione specialistica dell’infermiere e trasforma, previa approvazione di appositi decreti attuativi, i Collegi professionali in Ordini.

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