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Responsabilità professionale

Può essere disciplinare, civile e penale e riguarda coloro che esercitano una professione intellettuale consistente in quelle attività, di particolare pregio per il loro carattere intellettuale.

La responsabilità civile può essere contrattuale o extracontrattuale: si ha illecito extracontrattuale quando sussista la violazione di un diritto o di una situazione giuridica tutelata in modo assoluto.

La responsabilità penale deriva dal compimento del reato. Inoltre, all’operatore sanitario è richiesta:
- prudenza: è imprudente chi, nel suo operato va oltre i limiti delle proprie capacità tecniche; chi agisce senza adottare le opportune cautele, è strettamente correlata alla competenza tecnica, la quale consente di disporre dei mezzi più efficaci per raggiungere il fine voluto
Permette di prevedere, secondo l’umana certezza, quei pericoli che si possono verificare come conseguenza dell’atto sanitario,

- perizia non è soltanto il sapere ma il saper fare che deriva non soltanto dall’esperienza altrui ma soprattutto dalla propria che si acquisisce attraverso l’esercizio pratico. Imperizia è l’inettitudine o la scarsa preparazione professionale di cui il soggetto è perfettamente cosciente,

- diligenza deriva il suo significato da diligere, negligenza è l’agire senza l’accortezza e l’attenzione che sarebbero state necessarie.

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