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Diritto penale

Il diritto penale comprende le norme con le quali lo Stato vieta, mediante la minaccia di una pena, le azioni umane dannose alla società e determina i fatti illeciti ai quali sono collegate le sanzioni, per cui l'autore di un reato è sottoposto ad una pena.

Fa parte del diritto pubblico, in quanto i beni che esso protegge, sono tutelati dallo Stato in vista di un interesse generale e collettivo.

Il diritto penale considera i fatti (reati) ed i soggetti (rei).
I fatti riguardano la condotta umana e le sue conseguenze giuridicamente rilevanti; i soggetti sono gli uomini che tali fatti commettono.

Principio di legalità. Tale principio, sancito dallo Statuto Albertino del 1848 e ribadito dalla Costituzione repubblicana, è così enunciato dal codice penale vigente all'art. 1: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Reato: determina la lesione di un bene giuridico, è ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, (pena inflitta dall’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale).

Classificazione dei reati
I delitti: sono i reati puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa (pena pecuniaria);

Le contravvenzioni: sono i reati, puniti con l'arresto e l'ammenda (pena pecuniaria).

Pena: è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.

Oggetto e soggetto del reato: è la persona o la cosa su cui cade l'azione del reo; in senso giuridico, è il bene tutelato dalla norma penale.

Soggetto attivo del reato: è l'uomo che compie l'azione costituente il reato stesso; soggetto passivo è il titolare del bene e interesse protetto dalla norma penale.

Il reato si compone di due elementi:
Elemento oggettivo:comprende il complesso degli elementi materiali del reato
a) Condotta: è il comportamento umano che produce una modificazione del mondo esterno, si distingue in azione propriamente detta (condotta commissiva) ed omissione (condotta omissiva).
b) Evento: è l'effetto, il risultato, il termine conclusivo dell'azione.
c)Azione ed evento sono tra loro collegati dal rapporto di causalità e costituiscono il fatto, che per avere rilevanza penale deve essere in violazione di un precetto penale

Elemento soggettivo: la colpevolezza, ossia la volontà riprovevole, si esprime nelle forme del dolo e della colpa.

Gli elementi essenziali per l'esistenza del reato sono distinti in:
a) Scopo: è il movente dell'azione e rappresenta l'interesse personale che spinge a delinquere.
b) Volontà: è l'atteggiamento psicologico del colpevole che volontariamente trasgredisce la legge penale.

L'art. 42 del c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un'azione o un'omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà".

L'imputabilita'
Ogni individuo, raggiunta la maturità mentale, dispone di qualità che lo pongono in grado di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni, acquisisce la capacità mentale.
La capacità mentale rappresenta il supporto naturale dell'imputabilità in quanto la violazione deve essere cosciente e volontaria (capacità di colpevolezza).

L’imputabilità é, infatti, la generica attitudine a rispondere penalmente di quei fatti che dalla legge sono preveduti come reati; essa costituisce una qualità del soggetto, cioè una condizione intrinseca alla personalità, indipendente dal reato.

art. 85 c.p. Capacità di intendere e di volere. - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

Capacità di intendere. E' l'attitudine a rendersi conto del valore dei propri atti, a comprenderne i motivi, il significato e le relazioni col mondo esteriore.

Capacità di volere. Si riferisce invece a una volontà libera e normale: E' la facoltà di autodeterminarsi

Pertanto, si rendono necessarie due momenti distinti dell'indagine:
- il primo, riferito alla imputabilità dell'autore del reato, se esistono o meno le condizioni di imputabilità.
- il secondo, riferito alla responsabilità del soggetto stesso per stabilire se costui volle compiere quella azione con la consapevolezza della sua illiceità,

Cause di esclusione dell'imputabilità.
Possono essere cause fisiologiche, dipendenti dalla minore età, o da cause patologiche, quali infermità e stati tossici acuti.
La capacità mentale può essere soppressa con qualsiasi trattamento idoneo, ad esempio, somministrando alcoolici, stupefacenti o sostanze ad azione analoga oppure agendo con la suggestione, (Incapacità preordinata. Art. 87 c.p);

Art. 97 c.p. Minore degli anni 14. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni,

Art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto. - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita,

Vizio totale di mente. Art. 88 c.p. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.
Intossicazioni acute o croniche,

Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore,

Art. 92 c.p. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. - L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità,

Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. - Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti,

Art. 94 c.p. Ubriachezza abituale. - Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata,

Sordomutismo. Art. 96 c.p. - Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere o di volere,

La responsabilità
Responsabilità è la consapevolezza di dover rispondere degli effetti di azioni proprie o altrui e l'azione concreta, l'impegno derivante da tale consapevolezza.

Forme della responsabilità penale.
Il codice penale distingue due forme di responsabilità:
la forma soggettiva, quando il fatto è commesso con coscienza e volontà;

la forma oggettiva, quando si risponde di un reato commesso senza che vi sia un nesso psichico tra il fatto e l'autore.

Dolo: Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
L'intensità del dolo è uno degli elementi sui quali si basa il potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena.

Preterintenzione: E' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

Colpa: E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica )

Vi è colpa quando l'evento anche se non voluto era prevedibile, prevenibile e quindi anche evitabile.

Circostanze aggravanti comuni. Art. 61 c.p. - Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abbietti e futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro;
3) l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
5) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
6) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestito della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato;

Circostanze attenuanti comuni. Art. 62 c.p. - Attenuano il reato quando non sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali le seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
2) l'aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
doloso della persona offesa;
3) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante la restituzione;

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