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La capacità civile

Per persona fisica s’intende ogni soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici, capace cioè di diritti e di doveri

Per rapporto giuridico s’intende la relazione che intercorre tra due o più soggetti regolata dal diritto.

La capacità civile é rappresentata dalla capacità giuridica, che é sinonimo di personalità giuridica, e che viene definita come l'attitudine di essere titolare di poteri e di doveri giuridici.

Art. 1 del codice civile (capacità giuridica): "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".

Con la nascita, l'essere umano, acquista l'idoneità a essere soggetto di diritti.
Ma, per poter esercitare i diritti di cui ha già la titolarità é necessario che egli raggiunga una determinata maturità psichica; la maturità "fisica" riguarda soltanto il matrimonio.
La capacità di agire si acquista al 18° anno.

Art. 2 codice civile (maggiore età. Capacità di agire): "la maggiore età é fissata al compimento del 18° anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

La capacità civile é costituita dalla somma della capacità giuridica e della capacità di agire.

Fonti del diritto italiano
Le fonti del diritto sono gli atti che contengono norme giuridiche.

Le principali fonti dell’ordinamento giuridico italiano, ordinate secondo il criterio della gerarchia delle fonti, sono le seguenti:

Costituzione e Leggi costituzionali,
Leggi ordinarie e Atti aventi forza di legge (Decreti legge - Decreti legislativi),
Leggi regionali,
Regolamenti dell’esecutivo (Decreti ministeriali),
Regolamenti degli enti locali,
Usi e consuetudini,

Criterio della gerarchia delle fonti
Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.

I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
Carta Costituzionale: è la fonte principale dalla quale dipendono tutte le altre, costituisce la base del diritto, nel senso che ad essa devono conformarsi tutte le leggi deliberate

La Costituzione viene generalmente distinta in:
- flessibile: quando può essere modificata od integrata
- rigida: quando è suscettibile di modificazione od integrazione solo a seguito di una speciale procedura.

II livello: Fonti legislative, o primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali;
Legge ordinaria: è quella legge deliberata dal Parlamento è la fonte più frequentemente utilizzata.

Ogni proposta di legge, approvata da una Camera deve essere approvata, nello stesso testo, anche dall’altra, la legge ordinaria può:
- modificare o abrogare, nell’ambito della sua competenza, qualsivoglia disposizione vigente, fatta eccezione per quelle di rango costituzionale;
- resistere all’abrogazione e alla modificazione da parte di fonti a essa subordinate;
- essere soggetta al controllo di conformità alla Costituzione e alle altre disposizioni di rango costituzionale soltanto da parte della Corte Costituzionale;
- essere sottoposta a referendum abrogativo.

Legge regionale: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa.

Atti aventi forza di legge (fanno parte del II° livello)
Sono fonti del diritto emanate eccezionalmente dal Governo nei casi previsti dalla Costituzione, si distinguono in:

Decreti legge
Sono emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per esaminarlo e convertirlo in legge.
Per evitare abusi, la Costituzione stabilisce che perde di efficacia sin dall’inizio (cioè si considera come mai venuto in esistenza) se non è convertito in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi alla sua emanazione.

Decreti legislativi o leggi delegate
I decreti legislativi sono atti emanati dal Governo su espressa legge di delegazione o legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione legislativa entro determinati limiti.

Con la legge delega, il Parlamento indica al Governo:
- la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà legiferare eccezionalmente;
- il termine entro il quale il Governo deve fare uso di questa potestà legislativa;
- i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà ispirarsi nell’emanare il decreto legislativo.

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).
Riserva di legge: quando la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire in quella materia una fonte secondaria. la sua funzione è essenzialmente garantista

La riserva di legge può essere:
- assoluta, se viene imposto al Parlamento
- relativa se richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo con i criteri generali

Criterio cronologico
Il rapporto tra leggi di pari grado o forza giuridica adottate ed entrate in vigore in tempi diversi si risolve con il criterio cronologico.
Esso tuttavia, richiede, per essere applicabile, che venga determinata la priorità di una legge dal punto di vista temporale rispetto ad un'altra.

Principio dell’efficacia della legge nel tempo
Sono situazioni complementari all'applicazione del criterio cronologico i concetti relativi alle fonti del diritto che riguardano la loro:
- entrata in vigore ed efficacia: per entrare in vigore occorre che la legge sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; e che siano trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione

- abrogazione: si ha quando una legge viene sostituita in tutto o in parte da un'altra legge può essere: espressa, tacita o implicita

- irretroattività: ogni comportamento precedente all’entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non è normalmente punibile o perseguibile da parte dell’ordinamento giuridico.
Solo in alcuni casi eccezionali di particolare vantaggio per il soggetto la legge può avere effetto retroattivo, può, disciplinare anche situazioni precedenti alla sua entrata in vigore;

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