Si articolano in:
- la valutazione dei rischi e le valutazioni specifiche
- il documento di sicurezza
- il diritto/dovere alla formazione e informazione dei lavoratori
- il piano di emergenza
- il registro degli infortuni e le cartelle sanitarie
- misure collettive e misure individuali: i dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)
La valutazione dei rischi
Attività volta a valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, è un'attività sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro e non delegabile ad altri.
Il processo di valutazione si articola in 2 fasi:
Identificazione degli elementi di rischio (generici e specifici)
Valutazione dei rischi e delle relative misure per eliminarli o ridurli.
L’atto formale che documenta tale attività è il Documento della Sicurezza
Il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi se intervengono nuovi fattori e quindi anche il documento di sicurezza.
Il documento di sicurezza (o piano di sicurezza aziendale)
Consegue alla valutazione dei rischi ed è l’atto che formalmente certifica che la valutazione è stata eseguita, deve contenere:
- la relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Deve essere conservato in azienda e accessibile alle figure previste e aggiornato periodicamente.
I diritti di informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
L’informazione dei lavoratori era già prevista dalla normativa degli anni ‘50, con il nuovo decreto viene estesa a tutti i rischi generici e specifici cui sono esposti e in particolare:
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
- rischi specifici cui è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
- delle procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
- formazione, che a differenza della informazione cerca di fare acquisire ai lavoratori una certa quantità di conoscenze ed esperienze in modo da essere soggetti attivi nella prevenzione.
Il piano di emergenza
Anche esso è un obbligo del datore di lavoro non delegabile ad altri.
Contiene le misure da adottare nelle situazioni di rischio in caso di emergenza e le istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Il registro degli infortuni e le cartelle sanitarie
Il registro degli infortuni: documento nel quale il datore di lavoro deve annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro sono annotati i dati anagrafici, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Deve essere vidimato dalla ASL competente per territorio e conservato in originale sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza.
Le cartelle sanitarie di rischio: hanno analoga funzione di osservazione e controllo e rientrano tra gli obblighi della sorveglianza sanitaria, il medico competente è tenuto alla compilazione ed aggiornamento di una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a visita medica.
Misure collettive e misure individuali: i dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)
Si definisce D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che ne minaccia la sicurezza o la salute durante il lavoro
Devono essere:
- adeguati ai rischi da prevenire
- adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori
- adattabili alle esigenze del lavoratore
Obblighi del datore di lavoro in ordine ai DPI:
- scelta
- individuazione e selezione dei DPI
- formazione dei lavoratori in tema di DPI
- aggiornamento dei DPI in relazione alle mutate condizioni ambientali di lavoro
Obblighi dei lavoratori in ordine ai DPI:
- cura dei DPI
- non apportare modifiche
- segnalazione al datore di lavoro di eventuali difetti
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