Sostieni il nostro blog

Il Diritto del Lavoro

Il Diritto del Lavoro è una branca dell'ORDINAMENTO GIURIDICO (L'insieme delle norme giuridiche, delle relative sanzioni e dell'autorita' che ha il compito di creare e far rispettare le norme che regolano una comunità) si occupa di disciplinare tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro:
- Diritto del lavoro in senso stretto
(disciplina il rapporto individuale di lavoro).
- Diritto sindacale
(disciplina l’attività delle associazioni sindacali e i diritti dei lavoratori).
- Diritto processuale del lavoro
(disciplina le controversie del lavoro soggette ad un rito speciale).
- Legislazione sociale
(norme per la tutela e di protezione del lavoratore).



ORIGINE ED EVOLUZIONE LEGISLAZIONE SOCIALE ITALIANA

1898 - Legge n.80
Istituita assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

1899 - Decreti n.230, 231, 232
Nasce un sistema di tutela della sicurezza del lavoro.

1902 - Legge n.242 integrata nel 1907 dalla Legge n.818
Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

1907 - Legge n.489
Disciplinato il riposo settimanale e festivo.

1919 - D.L. n.603
Istituite assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia.

1919 - D.L. n.2214
Istituita assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

1927 - R.D. 2055
Istituita l’assicurazione contro la tubercolosi.

1919 - D.D.L.C. n.818 e nel 1920 il D.D.L.C n.1881
Un’attenzione particolare è dedicata anche ai problemi dell’igiene del lavoro

1923 - R.D.L. n. 692
Fissato orario di lavoro in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali.

1941 - R.D.L. n. 12
Nasce la Cassa Integrazione

1942
Entrato in vigore il CODICE CIVILE - libro quinto
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 2107 - Orario di lavoro.
Art. 2114 - Previdenza e assistenza obbligatoria.
Art. 2117 - Fondi speciali per l’assistenza e la previdenza.

1948
Entrata in vigore COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Art.04 - Diritto di lavorare.
Art.35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori.
Art.36 - Fissa i principi per la determinazione della retribuzione e dell’orario giornaliero di lavoro.
Art.37 - Parità di diritti e retribuzione fra i due sessi nel lavoro. Protezione adeguata per la madre lavoratrice. Garanzie per il lavoro dei minorenni.
Art.38 - Diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
Art.39 - Registrazione delle associazioni sindacali.
Art.40 - Esercizio del diritto di sciopero.



ATTIVITA' LEGISLATIVA NEL CAMPO DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE DOPO LA COSTITUZIONE

Legge 833/78 - Istituzione S.S.N.
Superamento del sistema mutualistico ospedaliero sostituito dal Servizio Sanitario Nazionale (una forma generalizzata di assistenza a favore di tutti i cittadini).
Art.01 - il servizio sanitario nazionale si esplica a favore di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali.
La mancanza di una conduzione tecnica e l'assenza di un legame solido di interconnessione tra le oltre 600 USL rese necessarie delle modifiche sull'ordinamento del S.S.N. (mediante D.L. n.502/92, n.517/93 e D.Lgs. n.229/99) introducendo nuovi modelli organizzativi e nuovi rapporti con gli operatori e istituzioni (Es: USSLAzienda, Ospedale Azienda) per rendere il sistema più efficiente.


Legge 300/70 - Libertà e dignità del lavoratore
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Art. 1 e 8 - garantisce ai lavoratori il diritto di manifestare anche nei luoghi di lavoro liberamente il proprio pensiero senza distinzione di opinioni.
Art. 2, 7, 4 - vieta forme occulte di sorveglianza dell’attività dei lavoratori.
Ar. 5 e 6 - regola il controllo delle assenze per malattie.
Viene regolamentata (art.7) l'irrogazione di sanzioni disciplinari mediante un sistema di garanzia che evita l'uso indiscriminato da parte del datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari.
Art. 9 - diritto dei lavoratori di controllare mediante proprie rappresentanze sindacali e tecniche, l'applicazione di norme e misure per la tutela della salute e della integrità fisica.
Art. 10 - diritto allo studio.
Art. 11 e 12 - diritto dei lavoratori di gestire le attività culturali e ricreative; diritto degli istituti di patronato di svolgere attività assistenziale all'interno delle aziende.
Art. 13 - garanzia del mantenimento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto e subordinazione del trasferimento all'esistenza di comprovate ragione tecniche, organizzative e produttive.
Art. 14 - diritto di associazione e di attività sindacale anche all'interno dei luoghi di lavoro
Art. 15 - vieta atti discriminatori compiuti dai datori di lavoro in violazione del principio di libertà sindacale.
Art. 16 - vieta condizionamenti per facilitare l'adesione o l'astensione nei confronti delle azioni sindacali.
Art. 17 - vieta il "sindacalismo giallo" (la costituzione di associazioni sindacali dominate dai datori di lavoro).
Art. 18 - prevede la reintegrazione nel posto di lavoro di lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo o per credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato.
Art. 19 - prevista la possibilità di costituzione di rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Art. 20 e 21 - diritto dei lavoratori di riunirsi nel luogo di lavoro per discutere su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono poste condizioni al trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali.
Art. 23 e 24 - diritto dei dirigenti sindacali di usufruire di permessi per l'espletamento del proprio mandato.
Art. 25 - diritto di affissione di pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale e del lavoro su appositi spazi, in luoghi accessibili a tutti.
Art. 26 - diritto per i lavoratori di raccogliere i contributi sindacali.
Art. 27 - obbligo a carico del datore di lavoro di mettere a disposizione della R.S.A. un locale idoneo in via permanente per le loro riunioni.


Legge 903/77 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Art. 1 - vieta qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso in materia di collocamento e di ricerca del personale.
Art. 2 - parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici per retribuzione di prestazioni lavorative uguali o di uguale valore.
Art. 3 - vieta discriminazione fondata sul sesso nell'attribuzione di qualifiche e mansioni o nella progressione di carriera.
Art. 4 - le lavoratrici che raggiungono l'età pensionabile possono optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per gli uomini.
Art. 5 - divieto del lavoro notturno per le donne, dalle ore 24,00 alle ore 6,00 con l'eccezione delle donne che svolgono mansioni direttive e quelle addette ai servizi sanitari. Il divieto non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese del bambino.
Art. 6 - estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo alcune disposizioni concernenti le lavoratrici madri (migliorate dal d. lgs. 151/2001).
Art. 7 - estende al padre lavoratore, (anche adottivo o affidatario), la possibilità di avvalersi, in alternativa alla madre lavoratrice, del diritto dell'assenza facoltativa per un periodo di sei mesi durante il primo anno di vita del bambino e del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni.
Art. 8 - pone a carico degli Enti di previdenza l'onere del pagamento delle ore per riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino.
Art. 9 - riconosce alla donna lavoratrice di percepire gli assegni familiari in alternativa al lavoratore.
Art. 10 - riconosce al marito superstite il diritto alla pensione di reversibilità e delle rendite alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato.
Art. 13 - nullità di patti o atti discriminatori in relazione al sesso.

Nessun commento:

Visitatori

Seguimi su Libero Mobile

Canale Video di PocketStudy