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Rapporto di lavoro subordinato

Scambio tra la retribuzione e un lavoro, intellettuale o manuale, prestato alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro

Direzione
Potere direttivo, di vigilanza ,di controllo e disciplinare del datore di lavoro questi può impartire al lavoratore tutte le direttive e gli ordini che ritenga necessario per il concreto svolgimento del lavoro ed applicare sanzioni in caso di inadempimento.

Lavoratore subordinato
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

Lavoratore parasubordinato
Lavoro parasubordinato nel diritto italiano indica un tipo di lavoro che presenta caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo.
legge delega al Governo n. 30/2003 cosiddetta legge Biagi e il D.Lgs. 276/2003 hanno introdotto notevoli innovazioni in questa materia.

Lavoratore autonomo
Persona che si obbliga a compiere verso corrispettivo una opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.



DIFFERENZE TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

Non è facile tracciare una linea di demarcazione netta tra lavoro autonomo e subordinato, visto che il lavoratore subordinato può avere potere di iniziativa e responsabilità tali, da rendere meno serrati i vincoli di subordinazione (es. dirigenti di alto livello o lavoratori parasubordinati).

Possono però venire in aiuto alcuni elementi distintivi:

Nel lavoro autonomo
- L'oggetto della prestazione lavorativa è l’attività auto­organizzata del prestatore.
- Soggetto a rischi e spese di gestione.
- Percepisce un corrispettivo a lavoro eseguito.

Nel lavoro subordinato,
- L'oggetto della prestazione lavorativa è l’attività lavorativa fornita al datore di lavoro.
- Percepisce una retribuzione
- Soggetto a orario giornaliero
- Possiede giorni di riposo prestabiliti
- Ha diritto a una indennità di fine rapporto


In concreto, le parti in accordo, prima di scegliere la tipologia contrattuale più consona all'instaurarsi di un rapporto di lavoro, chiedono alla Commissione di Certificazione (organo costituito presso gli enti bilaterali ad opera delle associazioni di datori e di prestatori di lavoro),alle Università o alla Direzione Provinciale del Lavoro, di emettere una certificazione (dal valore legale) sulla natura del rapporto che le parti intendono stipulare.



I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è il soggetto che riceve la prestazione.
Può essere:
- persona fisica
- persona giuridica (società di persona o di capitale).

IL LAVORATORE SUBORDINATO
è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto e nell’interesse di questo.
Sono:

- Dirigenti (amministrativi e tecnici)
Alter ego dell’imprenditore, preposto all’intera azienda o ad un suo ramo o servizio. Dotato di autonomia, importanza, responsabilità, poteri decisionali.

- Quadri.
Posizione immediatamente sottostante a quella dei dirigenti, ma superiore quella degli impiegati.
Sono i “prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”.

- Impiegati ed operai
Oggi la distinzione tende a sparire: Lavoro operaio e impiegatizio hanno Inquadramento unico.
Ma i requisiti di appartenenza secondo i contratti collettivi (R.D.L. 1825/1934 - La collaborazione) sono:

- Impiegato
Lavoratore che collabora con l’imprenditore e svolge mansioni di direzione, di organizzazione, d’ordine che attengono l’organizzazione dell’impresa.

- Operaio
Lavoratore che svolge mansioni attinenti alla produzione di beni e servizi che esulano dalla sfera delle attribuzioni dell’imprenditore.



OBBLIGHI DEI SOGGETTI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore deve:

1) Adibire il lavoratore a mansioni:
- per cui è stato assunto
- corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
- equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza riduzione della retribuzione.
Il lavoratore è declassabile solo per non idoneità sopraggiunta o procedura di mobilità.

2) Corrispondere la retribuzione nella misura determinata dai contratti collettivi o dall'accordo delle parti.

3) Adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).

4) Tutelare l'integrità fisica (D.Lgs. 626/94):
­ istituire Servizio di protezione e prevenzione (Responsabile)
­ informazione sui rischi e le misure di protezione apprestate
­ formazione affinché il lavoratore possa prendersi cura della sicurezza propria e della altre persone

5) Rispetto della Legge 300/1970
- Divieto all'imprenditore di effettuare indagini sulle opinioni politiche, sindacali, religiose dei lavoratori;
­ Diritto dei lavoratori a manifestare nei luoghi di lavoro le proprie opinioni politiche, sindacali, religiose;
­ Vietato l'uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza delle attività dei lavoratori;
­ Accertamenti sanitari sui lavoratori per idoneità, infermità e malattia devono essere eseguiti da sanitari di Enti pubblici.
­ Visite personali di controllo, ammesse solo se indispensabili per la salvaguardia del patrimonio aziendale e nella dignità e riservatezza del lavoratore.
­ Divieto di mobbing
­ Trattamento dei dati personali


OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1) Obbligo della diligenza
Il lavoratore deve adeguare il grado della sua diligenza alla natura particolare della prestazione cui è contrattualmente adibito (in base alle mansioni).
Se l'impegno è insufficiente o inadeguato si ha il cosiddetto scarso rendimento (può essere un giustificato motivo di licenziamento).

2) Obbligo di obbedienza
(manifestazione fondamentale della subordinazione)
Il lavoratore deve osservare le disposizioni per la disciplina e l'esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, o dai suoi collaboratori dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende.
Le disposizioni possono essere:
- organizzazione del lavoro, (Regole per la prestazione);
- disciplina del lavoro, (Regole per la convivenza)

3) Obbligo di fedeltà
Divieto di concorrenza.
Divieto di divulgazione di notizie riservate.
Divieto di far uso indebito delle notizie.

Il potere disciplinare
Se il lavoratore non si attiene agli obblighi previsti si avrà:
- Contestazione disciplinare del datore di lavoro
- Controdeduzioni entro 5 giorni del lavoratore (per iscritto o verbalmente con assistenza di un r.s.a.)
- Sanzione del datore di lavoro (tipologie previste dalla legge)
- Ricorso del lavoratore al Collegio arbitrale / Giudice
- Se il ricorso viene presentato dal lavoratore al Collegio arbitrale, il datore di lavoro può chiedere l’accertamento di legittimità della sanzione al giudice.



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