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I contratti collettivi nazionali

Natura ed efficacia
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati da contrapposti sindacati dei datori di lavoro e del lavoratore ed hanno lo scopo di regolare in via preventiva, generale ed astratta i rapporti di lavoro posti in essere dai singoli datori di lavoro con i lavoratori.

Nel sistema delle leggi fasciste del 1926, i contratti collettivi potevano essere stipulati solo dai sindacati giuridicamente riconosciuti.
Contenevano delle vere e proprie norme giuridiche, e potevano regolare oltre che gli aspetti prevalentemente privati e patrimoniali del rapporto.

Il D.Lgs. n. 369 /44 dispose la soppressione dei sindacati giuridicamente riconosciuti ma stabilì che i contratti collettivi già emanati mantenevano la loro efficacia salvo le modifiche successive.
Poi la Costituzione, per dare efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi, ha previsto (art. 39) un nuovo sistema che prevede la registrazione del sindacato.

Questo sistema però dovrà trovare attuazione attraverso una legge ordinaria che ancora non è intervenuta; pertanto oggi il contratto collettivo, essendo stipulato da associazioni private, ente di fatto, può impegnarsi solo per coloro che sono iscritti a sindacati stipulanti.

Per superare il problema della estensione dei contratti collettivi a tutti gli appartenenti alla stessa categoria, anche se non iscritti ai sindacati, in passato, con apposita legge fu delegato il governo ad emanare norme di legge che accogliendo il contenuto dei c.c. già stipulati, valessero ad attribuire agli stessi efficacia generale.

In sostanza le disposizioni dei contratti collettivi hanno assunto la forma di norma giuridica e pertanto valide erga omnes.
Comunque, abbia o no efficacia generale, il contratto collettivo oggi ha assunto una particolare importanza in quanto‚ considerato il normale e naturale strumento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nei loro vari e molteplici aspetti.

La previdenza sociale

La previdenza sociale può definirsi quella parte della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore e dei familiari a suo carico dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati.

Assicurazione Sociale: lo Stato assume in proprio la gestione dei rischi che riguardano interessi collettivi

Assicurazioni Private: tutela privata se i rischi riguardano interessi privati

I soggetti del rapporto assicurativo possono essere distinti in 3 categorie:
-i soggetti gestori delle assicurazioni sociali ed erogatori delle relative prestazioni, si tratta degli enti previdenziali(I.N.P.S. I.N.A.I.L. etc.);

-i soggetti obbligati al versamento dei contributi;

-i soggetti protetti, che beneficiano delle prestazioni previdenziali.

Il sistema previdenziale

Pensione di vecchiaia:
- 65 anni uomini
- 60 anni donne
Almeno 20 anni di contributi

Pensione di anzianità:
- 57 anni uomini/donne
Almeno 35 anni di contributi

Pensione sociale:
- 65 anni uomini/donne
Senza reddito

L’infortunio sul lavoro
Ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o ne menomi, permanentemente o temporaneamente, la capacità lavorativa.

Elementi caratterizzanti :
a) la lesione che abbia come conseguenza la morte del lavoratore o la sua inabilità al lavoro.
L’inabilità al lavoro può essere temporanea o permanente; quest’ultima può essere, a sua volta, parziale o assoluta a seconda che riduca o tolga completamente le attitudini lavorative.

b) la causa violenta, ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona e costituisca un nesso di causa ed effetto con la lesione.

c) l’occasione di lavoro, è necessario che l’evento lesivo dipenda da tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività lavorativa si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno del lavoratore

L’infortunio in itinere
E’ quello nel quale incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro o nel ritornarne.
Il D.Lgs. 38/2000 ha regolamentato l’ipotesi di infortunio in itinere considerando assicurati gli infortuni che intervengono:

-durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

-durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro;

-durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Malattia professionale
Evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in relazione alle prestazioni di lavoro.
Oggi sono considerate malattie professionali quelle indicate in un elenco allegato al Testo Unico più la silicosi e l’asbestosi (c.d. tecnopatie compatibili)

La Corte Costituzionale, con sentenza n.179 del 1988, ha ammesso la possibilità, da parte del lavoratore, di dimostrare l’origine professionale di malattie non tabellate, oppure non causate da lavorazioni non previste nelle tabelle stesse.

Le prestazioni

Sanitarie: finalizzate al recupero dell’attitudine al lavoro

Economiche: dirette al risarcimento economico:
a) indennità giornaliera per l’inabilità temporanea (a decorrere dal 4° giorno successivo)
b) rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato;
c) rendita per inabilità permanente (diversa a seconda che l’inabilità sia assoluta o parziale);
d) assegno d’incollocabilità per i mutilati ed invalidi sul lavoro esclusi

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