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Le denunce sanitarie

La denuncia sanitaria rappresenta un atto con il quale il sanitario comunica all'autorità competente fatti direttamente appresi nell'esercizio della professione e che all'autorità stessa interessa conoscere.

Il fine perseguito é quello di:
- tutelare la salute collettiva
- consentire l'effettuazione di indagini di tipo statistico sanitario ed epidemiologico

E' la legge, che impone al sanitario di presentare la denuncia del caso alla autorità competente.
Le denunce sanitarie possono essere:
- obbligatorie
- facoltative.

Denunce sanitarie obbligatorie:
1) DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) DI NASCITA.
L'art. 70 dell'ordinamento dello stato civile stabilisce che sia inviata al Sindaco entro i dieci giorni successivi al parto, il medico si limita a rilasciare un certificato di assistenza al parto che fa parte integrante della dichiarazione di nascita.

E' però obbligato a presentarla personalmente quando ha presenziato al parto e mancano le persone legalmente tenute a presentarla ovvero quando egli ha il fondato motivo di ritenere che esse, per quanto presenti, omettano di farla.

2) LA DENUNCIA DI NASCITA D’INFANTI DEFORMI:
Va presentata al Sindaco e al servizio d’igiene pubblica della ASL competente per territorio, entro i due giorni dal parto, ha finalità eminentemente preventive specie per le malattie congenite.

3) DENUNCIA DI NASCITA D’INFANTI IMMATURI.
Si considera immaturo ogni neonato di peso inferiore a Kg.2,5, indipendentemente dalla durata della gravidanza.
Va fatta entro le 24 ore dal parto al responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.

5) DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE.
Le modalità di notifica sono diverse a seconda del gruppo al quale la malattia infettiva viene classificata, tenuto conto delle particolari caratteristiche di pericolosità per la salute pubblica.
D.M. 1975, aggiornato con D.M. 1986 ed integrato con D.M.1990

I) malattie per le quali si richiede la segnalazione immediata, anche telefonica, perché soggette a regolamento sanitario internazionale (malattie cosiddette quarantenarie) o perché rivestono particolare gravità.
Esse sono: botulismo, colera, difterite, febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Merburg, Ebola), influenza con isolamento virale, peste, poliomelite, rabbia, tetano, tifo esantematico, trichinosi;

II) malattie rilevanti perché a elevata frequenza e/o passibili d’interventi di controllo e di prevenzione, entro due giorni dalla osservazione del caso da parte del medico alla ASL.
Esse sono: blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonella, epatite virale A, epatite virale B, epatite virale non A non B, epatite virale non specificata, febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi cutanea, leishmaniosi viscerale, leptospirosi, listeriosi, meningite ed encefalite acuta virale, morbillo, parotite, pertosse, rickettsiosi da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee, scarlattina, sifilide, tularemia, varicella;

III) malattie per le quali, oltre alla semplice segnalazione del singolo caso, sono richieste particolari documentazioni, entro due giorni dalla osservazione o conoscenza del caso.
Esse sono: AIDS, lebbre, malaria, micobatteriosi non tubercolare, tubercolosi;

IV) malattie per le quali la segnalazione medica alla ASL sempre necessaria, entro le 24 ore dall'osservazione del caso, ma non lo é quella della ASL alla regione.
La ASL infatti, in tale evenienza, notificherà questi casi alla regione solo quando si verificano focolai epidemici, .
Esse sono: dermatofitosi (tigna), infezioni tossinfezioni e infestazioni di origine alimentare, pediculosi, scabbia;

V) malattie infettive e diffusive non comprese nelle classi precedenti.
Qualora anche queste malattie assumeranno carattere epidemico esse dovranno essere segnalate dalla ASL alla regione (come per le malattie comprese nel gruppo IV).

6) DENUNCIA DELLE MALATTIE VENEREE.
L'obbligo si riferisce alle seguenti malattie, nella loro fase di contagiosità, quando non siano state accertate e denunciate da altro sanitario:
Sifilide, Blenorragia, Ulcera venerea, Linfogranulomatosi inguinale.

7) DENUNCIA DELLE MALATTIE D’INTERESSE SOCIALE:
Si tratta di un gruppo di malattie che si devono segnalare alla ASL per le opportune misure di prevenzione o per eventuali opere di bonifica che, per essere effettuate, richiedono necessariamente un intervento pubblico.
Le principali di queste malattie sono: tracoma, malaria, pellagra;

8) DENUNCIA DEI CASI DI CRONICA INTOSSICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Antefatto: art. 120 del DPR n° 809/1990: "gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato, debbono inoltrare al servizio pubblico per le tossicodipendenze (SERT) una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato.

Con il referendum del 18 aprile 1993 é stato però abrogato l'obbligo del medico di inviare al SERT la scheda di segnalazione (sia nominativa che non).
Ciò in quanto tale segnalazione era priva di finalità punitiva, avendo lo scopo di indurre il tossicodipendente a sottoporsi volontariamente a trattamenti terapeutici e riabilitativi.
In sostanza la ASL ha cessato di svolgere quella attività di controllo sul trattamento del tossicodipendente; tale controllo ricade quindi sul medico curante.

9) DENUNCIA DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.
La comunicazione va fatta alla ASL e riguarda anche la vaccinazione per la epatite B (obbligatoria entro il primo anno di vita dalla legge del 27/5/1991, n.165);

10) DENUNCIA DEI CASI D’INTOSSICAZIONE DA ANTIPARASSITARI:
Va fatta alla ASL, entro due giorni da quello in cui si é venuti a conoscenza, anche nei casi di semplice sospetto.
La ASL, a sua volta, deve trasmettere entro 10 giorni la segnalazione al Ministero della Sanità.

Le finalità di tale denuncia sono:
- conoscenza esatta incidenza statistica per intossicazione da pesticidi per tipo di prodotto e tipo di lavoro,
- l'attuazione di adeguate misure preventive,
- l'informazione e l'educazione sanitaria;

11) DENUNCIA DI DETENZIONE DI APPARECCHI RADIOLOGICI E DI SOSTANZE RADIOATTIVE:
Chiunque possiede apparecchi radiologici a scopo diagnostico o terapeutico deve denunciarli al Sindaco per ottenere il nullaosta per la detenzione.

12) SEGNALAZIONE NON NOMINATIVA DELLA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
"l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento é stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale é avvenuto, senza fare menzione della identità della donna
(art. 11 legge 22/5/1978, n. 194).

13) DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE:
Tale obbligo presuppone:
- da una parte l'assistenza effettiva del medico, che non deve limitarsi a fare da spettatore all'evento mortale o nella semplice notizia dell'evento stesso,
- dall'altra la conoscenza certa delle cause del decesso.

La denuncia va indirizzata al Sindaco entro le 24 ore dall'accertamento della morte utilizzando le apposite schede ISTAT (morte naturale e morte violenta).
Se la morte é avvenuta in assenza di assistenza medica la denuncia va effettuata dal medico necroscopico, nominato dalla ASL competente e la cui visita deve avvenire tra le 15 e le 30 ore dal decesso.

Comunque la chiusura del cadavere nella cassa, l'autopsia, la cremazione possono aver luogo solo a distanza di 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento oppure se vi sono motivi di ragione di tutela di salute pubblica (ad esempio nel caso di morte per malattia infettiva o diffusiva) oppure in caso di espianto di organi (osservando naturalmente le modalità di legge per l'accertamento della morte e il prelievo do organi a scopo di trapianto terapeutico).

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva o diffusiva la comunicazione alla ASL va fatta con urgenza.

Il Procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, ordina l'autopsia ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.

Se si tratta di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò destinato e, occorrendo, che sia fotografato.
Anche i risultati dell'auopsia giudiziaria vanno comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Il verbale di autopsia consta di tre parti:
- la prima in cui sono riportati i dati tanatologici,
- la seconda in cui si forma la diagnosi anatomo-patologica delle lesioni riscontrate,
- la terza in cui si risponde, con la diagnosi medico legale, sulla causa, i mezzi, le modalità e l'epoca della morte, tenuto conto dei quesiti posti di volta in volta dal Giudice, in rapporto ai dati di fatto raccolti ed alle informazioni attinte o avute dal Magistrato stesso.

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